Avvocato Domenico Esposito
 


ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE FAMILIARE

 

L'abitazione familiare va di regola assegnata al coniuge affidatario della prole.

Dell'assegnazione della casa si tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi, valendo come attribuzione patrimoniale da parte del coniuge obbligato al versamento del conributo per il mantenimento per i figli e/o il coniuge.

Se il coniuge a cui é assegnata l'abitazione non la abiti o conviva more uxorio (come se fosse coniugato) o contragga matrimonio con altra persona, il diritto di abitazione della casa coniugale cessa.

Il provvedimento che dispone l'assegnazione della casa coniugale può essere trascritto nei pubblici registri immobiliari per renderlo opponibile a terzi i quali, a seguito della predetta pubblicazione, non potranno invocare l'ignoranza del diritto di abitazione nel caso in cui, ad esempio, acquistimno l'immobile dal coniuge proprietario.

Se uno dei coniugi o entrambi erano titolari di un contratto di locazione, il coniuge a cui é assegnata la casa succede per legge al coniuge che ha stipulato il contratto.

Se non vi sono figli, salvo diverso accordo, la casa familiare non può essere assegnata esclusivamente ad uno dei coniugi ma, se di proprietà comune, ne si potrà richiedere la divisione giudiziale e, se di proprietà esclusiva, sarà di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario.